L’INPS, con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024, per effetto anche delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
Questi gli argomenti trattati:
Dipendenti call center
Per l’anno 2024 si prevede il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.
Aree di crisi industriale complessa
E’ prorogata la cassa integrazione, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Le risorse – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs n. 148/2015 – saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Dipendenti da aziende sequestrate o confiscate
E’ prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, nella misura del trattamento di integrazione salariale, per i dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.
Cessazione di attività
E’ prorogata per l’anno 2024 la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
Tanto in deroga ai limiti generali di durata vigenti di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 ed in presenza di varie condizioni, tra cui la conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.
L’erogazione d avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto ai lavoratori.
Trattamento straordinario di integrazione salariale
Per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale.
Imprese con rilevanza economica strategica
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, per una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
Accordi di transizione occupazionale
Nel corso dell’anno 2024 continuerà a trovare applicazione la previsione che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.
Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale. La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
Nel corso dell’anno 2024 non troverà più applicazione, invece, in quanto non ulteriormente prorogata, la disposizione di cui all’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015. Si rammenta che la norma prevedeva la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com