Retroattività del licenziamento disciplinare al momento della contestazione: limiti Nota a Cass. n. 4655/2025

La retroattività del licenziamento al momento dell’avvio del procedimento disciplinare non opera se la contestazione è antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1, co. 41, L. 92 del 2012 (Legge Fornero).Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 21 febbraio 2025, n. 4655.

Il caso affrontato
A una dipendente bancaria era stata contestata, una condotta per la quale la stessa era stata indagata in sede penale, ed in relazione alla quale già era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
A seguito delle giustificazioni della lavoratrice era stato poi sospeso il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale.
Accertata dal Giudice penale la responsabilità della lavoratrice, la datrice di lavoro ha integrato la contestazione disciplinare e, successivamente, intimato licenziamento per giusta causa, con effetto dalla di ricezione della prima lettera di contestazione disciplinare.

La decisione della Corte 
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito che per i licenziamenti a seguito della procedura disciplinare di cui all’art. 7 della legge n 300/1970, come statuito dal comma 41 dell’art. 1 della legge n. 92/1212 “deve attribuirsi rilievo al momento dell’inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura.“
In particolare, la Cassazione afferma che “Il procedimento disciplinare è per sua natura suscettibile di un lasso temporale spesso non prevedibile in quanto necessitante, talvolta, di accertamenti ulteriori, oltre che, nel caso della coesistenza di un procedimento penale in corso, di un eventuale tempo di sospensione in attesa dell’esito giudiziale. Peraltro, questa Corte di legittimità ha in più occasioni considerato come unico il procedimento disciplinare anche quando il “dipanarsi” dell’azione abbia risentito di tempi più prolungati (si veda in proposito Cass. Sez. U. n. 18923/2021; Cass. n. 14103/2014, Cass. n. 58/2009).
Nell’individuare il momento cui avere riguardo ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 41, L. 92 del 2012, la sentenza in esame ritiene doversi dar rilievo sia al dato letterale della norma, ritenendo che, dal momento che la stessa disciplina il “licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”, considera “a sé assoggettato l'intero assetto procedimentale che distingue il licenziamento disciplinare, compresa la fase di avvio dello stesso, e non soltanto il momento finale del recesso”; sia la sua finalità, secondo l’impostazione della Corte “a disciplinare gli effetti della contestazione che devono essere ben noti al lavoratore al momento della sua comunicazione”.
Rileva, dunque, la Corte che una lettura della norma, che ponesse l'accento sul solo momento del licenziamento per individuare l'applicazione della disposizione in esame, si porrebbe “in contrasto con la stessa finalità del procedimento disciplinare, quale strumento di garanzia per il lavoratore che voglia attivare le proprie difese nella piena conoscenza degli addebiti e delle conseguenze ad essi ricollegate”.
Per i giudici di piazza Cavour la disciplina del comma 41 dell’art. 1 della legge n. 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 20212, ” deve tuttavia trovare applicazione solo ai procedimenti disciplinari avviati dopo l’entrata in vigore della L. 92/2012 e non anche a quelli che, come nel caso di specie, siano stati incardinati prima di tale data ma siano stati conclusi successivamente.”

Carla Martino
Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

 

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