In attesa della definitiva conversione in legge del c.d. Decreto Fiscale, l’INPS diffonde nuove indicazioni relativamente alle previsioni normative in tema di ammortizzatori sociali.
Difatti, l’Istituto con la propria circolare 10 dicembre 2021, n. 183 illustra le novità introdotte in merito agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 per le aziende ancora coinvolte dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Si ricorda, inoltre, che l’INPS, con il messaggio n. 4034/2021 aveva già illustrato i preventivi indirizzi attinenti al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale emergenziali richiedibili dai datori di lavoro fornendo le prime istruzioni operative.
Assegno ordinario e Cig in deroga
Con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, il decreto dispone un periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Destinatari sono i datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali o ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamento, devono essere già stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale emergenziale. L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
I trattamenti possono essere richiesti esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.
Domande di Assegno ordinario FIS
Possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021), hanno in corso un Assegno di solidarietà.
La concessione dell’Assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’Assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’Assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
CIG in deroga
Relativamente ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga, in caso di domande presentate anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo la CIG è concessa ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA): in questo caso, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato ai periodi di lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (es. lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti).
Trasmissione delle domande
Per richiedere il nuovo periodo massimo di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 - DL 146/21”.
I datori di lavoro che abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.LOgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID - 19”, per le settimane non ancora autorizzate, possono presentare una nuova domanda con la nuova causale, chiedendo contestualmente l’annullamento della prestazione ordinaria.
CIG ORDINARIA da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili
Il decreto fiscale ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 per una durata massima di 9 settimane.
Destinatari di tale ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale sono i datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.
In riferimento a tale trattamento, le previsioni normative del decreto fiscale, contrariamente a quanto disposto per i trattamenti di ASO e CIGD – non prevede l’integrale ammissione a tutte le precedenti 17 settimane di cui al decreto Sostegni-bis che garantiscono una tutela per periodi che non possono collocarsi oltre il 31 ottobre 2021.
Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto fiscale, i datori di lavoro in argomento devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis, a prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.
Per le imprese che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) avevano in corso un trattamento di Cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, il dl 146/2021 prevede la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Anche in tal caso, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro di cui trattasi devono essere stati autorizzati, in tutto o in parte, al precedente periodo di trattamenti introdotto dall'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis). Per tale nuova richiesta, è necessaria la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di Cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo. Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.
Trasmissione delle domande
Per i restanti profili operativi si rinvia alle indicazioni applicative dettate nei paragrafi successivi. 3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si rivolgono le tutele Per richiedere il nuovo periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 - DL 146/21”.
Per la prestazione di Cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”.
Per entrambi i trattamenti, è necessario che i lavoratori beneficiari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).
Trasmissione modelli SR41 e UniEmens–CIG
Il datore di lavoro può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, possono essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro.
Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com