La legge di bilancio 2023 ha previsto tre benefici per le assunzioni dei lavoratori dipendenti: esonero del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumeranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 beneficiari di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani under 36. Il disegno di legge prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani che non hanno mai avuto un impiego a tempo indeterminato. Le tre disposizioni in commento sono condizionate, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Beneficiari di reddito di cittadinanza
La prima misura e riguarda i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
La durata del beneficio è di dodici mesi e consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero è alternativo all'incentivo previsto dal decreto istitutivo del reddito di cittadinanza ( decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) che riconosceva al datore di lavoro le mensilità residue di RDC dovute al lavoratore in caso di assunzione.
Giovani under 36
Vengono prorogati gli esoneri contributivi totali ( con un massimo di 6000 euro annu)i riconosciuti per nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine di giovani under 36, come previsto dalle disposizioni di cui al comma 10, dell’art. 1, della legge n. 178/2020. effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
È utile ricordare che il citato comma 10 ha previsto, transitoriamente, che l’esonero parziale già previsto dall’art. 1, commi 100 a 105 e 107, della legge n. 205/2017 si applica nella misura del 100 per cento fino a limite massimo di euro 6.000 annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.
L’incentivo si applica ai lavoratori che al momento dell’assunzione o della trasformazione non abbiano ancora compiuto 36 anni ed a condizione che non siano mai stati occupati precedentemente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
La durata dell’incentivo è di 36 mesi ma la durata sale a 48 mesi se il luogo di lavoro è ubicato in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Qualora infatti l’assunzione venga effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in tali regioni, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi e quindi per dodici mesi in più rispetto alle altre aree del territorio nazionale.
Donne svantaggiate
Al fine di favorire l’occupazione femminile, è previsto che le disposizioni cui al comma 16, dell’art. 1, della legge n. 178/2020, che ha incrementato la riduzione contributiva al 100 per cento, si applica alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il predetto comma 16 ha incrementato al 100 per cento la riduzione contributiva parziale, pari
Si considerano donne considerate svantaggiate coloro che possono soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano un’età anagrafica di almeno cinquant’anni e siano disoccupate da oltre dodici mesi;
b) qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
In tale ipotesi, occorrono due requisiti: l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nonché il requisito della residenza in determinate aree.
La durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato.
Nel caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato l’agevolazione non può superare complessivamente la durata di 18 mesi.
Infine al comma 7 , si proroga fino al 31 dicembre 2023 la misura prevista dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ovvero l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per gli agricoltori under 40 nei primi due anni di attività e di iscrizione alla gestione IVS INPS.
Sono interessati coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com