Una modifica al disegno di legge per la conversione del D.L. n. 21/2022, introdotta durante l’esame in Commissione al Senato, estende l’utilizzo dei nuovi buoni benzina anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Si può ritenere, inoltre, che possano beneficiarne anche i lavoratori in smart working.
Si ricorda che i buoni sono concessi su base volontaria, l’importo di 200 euro è da considerare quale costo azienda e quindi senza applicazione di tasse e contributi, mentre la messa a disposizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Platea dei beneficiari
La modifica apportata al testo di legge ha riguardato il soggetto erogante che, in origine, era stato identificato nelle sole aziende private.
Ad oggi, per effetto della modifica del testo di legge, il bonus si estende anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.
Quali regole per l’utilizzo del bonus
Si riportano di seguito tutte le caratteristiche dell’agevolazione:
- il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti). Inoltre, l’agevolazione resta preclusa ai lavoratori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici;
- la concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Infatti, il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al massimale (200 euro) previsto dal legislatore. Nulla impedisce al datore di lavoro di erogare il bonus a una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori;
- l’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi;
- l’erogazione non è subordinata alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine) ovvero all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time). Al tempo stesso, la legge non esclude la possibilità di erogazione per i lavoratori che svolgono l’attività parzialmente o totalmente in smart working. Naturalmente, stante la volontarietà dell’erogazione, sarà il datore di lavoro che potrà valutare un’eventuale riproporzione dei buoni;
- il valore dei buoni carburanti, erogati in base a quanto previsto dall’articolo 2, è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro).
- i buoni erogati non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
Si ricorda infine che il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa e che la messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono stesso.
Francesco Ugliano
Partner ITALPaghe.com