Con il decreto Aiuti bis (in GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022), è stata portata per l’anno 2002 da 250,23 euro a 600,00 euro la soglia di esenzione dei fringe benefit (art. 51, comma 3 del Tuir).
Eccezionalmente per il 2022 vi vengono fatte rientrare anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale.
Aell’ipotesi in cui il dipendente inizi, nel corso del medesimo anno, un nuovo rapporto di lavoro, ai fini del rispetto della soglia di 258,23 (ovvero 600,00) è necessario considerare anche i fringe benefits eventualmente erogati dal precedente datore di lavoro.