Decreto anticipi: conversione

Legge 15 dicembre 2023, n. 191: Il DL Anticipi è convertito in legge

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Si segnalano le principali novità in materia di lavoro.

 

Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti (art. 3, c. 3-bis)

Nella categoria dei fringe benefit rientrano anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, in relazione ai quali la disciplina generale originariamente prevista all'articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabiliva che concorreva a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della Bce) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.  In base alla previgente normativa, il datore di lavoro doveva calcolare il benefit al momento del pagamento di ciascuna rata confrontando il tasso applicato al prestito con il tasso BCE (TUR in vigore alla fine dell'anno precedente), per poi procedere al conguaglio alla fine dell'anno sulla base del tasso BCE vigente al termine del periodo d'imposta. In tal modo, la legge consentiva di semplificare la quantificazione del benefit concesso ma, durante i periodi di innalzamento dei tassi, si è dimostrata altrettanto inadeguata in quanto ha reso iniquo il prelievo fiscale riducendo così la convenienza del benefit. 

 

È stato introdotto invece in sede di conversione il comma 3-bis dell’articolo 3 che, sostituendo il primo periodo dell’articolo 51, comma 4, lettera b), TUIR, modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.

 

In base alla nuova disciplina, in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno), e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti. Le nuove regole sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2023. 

 

Vi è dunque una differenza tra prestiti a tasso variabile e prestiti a tasso fisso. Nel primo caso, il TUR di riferimento sarà quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; nel secondo caso, il TUR di riferimento sarà quello alla data in cui il contratto viene stipulato. 

 

Lavoro sportivo ( art. 16, c.2-bis e 3-bis ) 

Viene prorogato il termine previsto dal D.Lgs. n. 36/2021, per l’adeguamento degli statuti di associazioni e società sportive e per le comunicazioni obbligatorie per nuove assunzioni. In particolare, viene introdotta la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021; la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le modifiche statutarie adottate sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021.

 

Per i direttori di gara e ai soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le comunicazioni al centro dell'impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

 

Infine, con una norma di interpretazione autentica, la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro in favore dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si prevede che detti lavoratori, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 33 D.Lgs. 36/2021 (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare e NASpI).

 

Indennità part-time ciclico verticale ( art.18) 

La norma chiarisce che l'indennità una tantum deve intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane. 

 

Proroga smart working nel settore privato ( art. 18-bis ) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, il diritto allo smart working per i genitori con figli minori di 14 anni e per i fragili del privato. 

 

Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni spetta a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore. Questi lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

 

I lavoratori fragili sono invece quelli maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 per l’età o l’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, da comorbilità, a condizione che la condizione venga certificata dal medico. 

 

Nessuna proroga è invece prevista per il diritto al lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili, cioè affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal D.M. 4 febbraio 2022, a condizione che vengano certificate dal medico. Per tali soggetti, quindi, il diritto allo smart working scade al 31 dicembre 2023. 

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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