Disciplina sui tirocini: le nuove regole della legge di Bilancio

Nella legge di Bilancio relativa all’anno finanziario 2022, è prevista una norma in materia di tirocini. In particolare, partendo dalla definizione di tirocinio curriculare, si prevede un riassetto della disciplina sul tirocinio extra-curriculare.

 

Tirocinio curriculare

Si definisce curriculare il tirocinio funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

La normativa di riferimento, di questo specifico tirocinio formativo e di orientamento, è l'articolo 18, della legge n. 196/1997, ed il successivo decreto attuativo (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998), che regolamenta i princìpi generali e regolatori, oltre che i criteri di attuazione che, a loro volta, possono essere rivisti dalle istituzioni formative attraverso l’emanazione di regolamenti che ne disciplinano l'attivazione ed il funzionamento.

La norma, di per sé, ha una valenza nazionale, a differenza dei tirocini extracurriculari che vengono definiti da una regolamentazione regionale alla quale sovraintende l’Accordo Stato/Regioni attraverso l’emanazione di linee guida.

I tirocini curriculari hanno la finalità di creare momenti di alternanza tra studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage che risultino corrispondenti al titolo di studio che i ragazzi stanno perseguendo.

 

Tirocinio extra-curriculare

I tirocini extra-curriculari vengono costituiti al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati.

La competenza legiferante è riconosciuta in capo alle singole Regioni.

Per esigenze di uniformità legislativa, ad ogni modo, viene affidato alla Conferenza Stato-Regioni di tracciare le linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, alle quali le singole Regioni, esercitando la propria competenza legislativa in materia di formazione professionale, sono tenute ad adeguarsi.

Le ultime linee guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni risalgono al 2017. L’Accordo interviene, tra le altre, in alcune materia, quali: la durata massima, le caratteristiche che deve avere il soggetto ospitante, i limiti numerici all’utilizzo dei tirocinanti, i divieti, le caratteristiche del tutor organizzativo e del tutor tecnico, l’indennità riconosciuta al tirocinante e la vigilanza sulla corretta gestione dei tirocini formativi.

Per i soli tirocini extracurriculari è prevista una comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, da effettuarsi da parte dei datori di lavoro privati entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del tirocinio.

 

I nuovi princìpi per l’attivazione dei tirocini extra-curriculari

La legge di Bilancio 2022, oltre ad evidenziare le differenze tra le due tipologie di tirocinio, affida al Governo ed alle Regioni la predisposizione di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extra-curriculari.

L’accordo dovrà essere concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni entro il 30 giugno 2022. Vengono indicati i princìpi sui quali si dovranno fondare le linee guida alla base dell’accordo Stato-Regioni:

a) il tirocinio dovrà essere circoscritto ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) dovrà essere fissato un limite di durata massima, comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe;

c) dovrà essere fissato un limite numerico di tirocini attivabili, in relazione alle dimensioni dell’impresa ospitante;

d) dovrà essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione e cioè un valore erogato a fronte di una partecipazione minima del tirocinante alla formazione prevista nel piano formativo individuale;

e) dovranno essere definiti i livelli essenziali di formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

f) dovranno essere definite forme e modalità di contingentamento, al fine di vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio, così come succede per il contratto di apprendistato professionalizzante;

g) dovranno essere previste azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto del tirocinio, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Per quanto attiene l’ultimo aspetto, la norma prevede sanzioni nel caso in cui il tirocinio non sia conforme alle regole legali. In particolare, se il tirocinio dovesse essere svolto in modo fraudolento e cioè quale sostituzione di un rapporto di lavoro, il soggetto ospitante sarà punito con una ammenda di 50,00 euro, per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Inoltre, qualora il soggetto ospitante non dovesse erogare l’indennità di partecipazione, dell’importo previsto dalla legge regionale, dovrà essere fatto oggetto di una sanzione amministrativa il cui ammontare dovrà essere proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

Infine, nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante sarà tenuto a rispettare integralmente le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza, contenute del Testo Unico di riferimento (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).


 

Anna De Luca Bosso

Associate ITALPaghe.com

CONTATTACI
Compila il form sottostante per richiedere informazioni o un preventivo gratuito


INVIA RICHIESTA