La legge di bilancio 2024 ha esonerato le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico, con tre figli o più, dal pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 1°gennaio 2024-31 dicembre 2026, nel limite massimo annuo di 3mila euro.
In via sperimentale, soltanto per il 2024, possono beneficiare dell’agevolazione anche le mamme con due figli il più piccolo dei quali non ha superato i 10 anni di età.
Con la circolare n. 27 di ieri, 31 gennaio 2024, l’Inps detta le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’agevolazione fornendo anche numerosi esempi esemplificativi di ipotesi specifiche.
Misura dell’esonero
L’esonero in commento è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
L’esonero è applicabile a tutti i rapporti di pubblico impiego e a quelli privati, imprenditori e non, con l’unica esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
L’esonero risulta applicabile alle lavoratrici purché in possesso dei seguenti requisiti:
Titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Per i periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 essere madri di 3 figli, di cui almeno il più piccolo minorenne (fino 17 anni e 364 giorni);
Solo per i periodi di paga 2024 (1° gennaio – 31 dicembre) essere madri di due figli, ma fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (fino a 9 anni e 364 giorni).
Come detto, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180 (lavoratrice con tre o più figli) trova applicazione nell’arco temporale 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026; mentre, relativamente all’ipotesi prevista all’articolo 1, comma 181 (lavoratrice madre di due figli), l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione è dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Secondo quanto precisato dalla circolare INPS 27/2024 requisito anagrafico si “cristallizzi” dalla nascita del secondo figlio (o del terzo a partire dal 2025), “non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva … in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre”.
L’istituto poi specifica che “l’esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma”: pertanto, nel caso in cui la lavoratrice stia fruendo di un congedo in cui è prevista, in generale dalla contrattazione collettiva, l’integrazione a carico del datore di lavoro, si applicherà l’esonero sull’integrazione retributiva.
L’INPS evidenzia che l’esonero in trattazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Modalità di fruizione
Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunicano la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al datore di lavoro il numero dei figli e i loro codici fiscali ai fini dell’esposizione nelle denunce retributive l’esonero spettante.
La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali dei figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.
Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante uno specifico applicativo, della cui operatività l’INPS informerà con apposito successivo messaggio.
La mancata indicazione nelle denunce Uniemens dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro comporta la revoca del beneficio fruito.
Rapporto con altre agevolazioni
L’esonero contributivo in trattazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente.
Risulta, invece, strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge di Bilancio (v. nostro Suggerimento n. 80/2024).
Al riguardo, l’INPS evidenza che la riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro mensili. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).
Ne consegue, quindi, che l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dall’articolo 1, comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.
Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.
Giovanni Liquori Partner & Founder ITALPaghe.com