FIS: l’INPS fornire nuove regole per le domande

Con il messaggio n. 802 del 18 febbraio 2022 l’INPS interviene nuovamente sulla procedura di presentazione delle domande di integrazione salariale del FIS.

 

Scadrà infatti il prossimo 31 marzo, salvo eventuale proroga, la particolare procedura di accesso semplificato all’assegno di integrazione salariale FIS previsto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) che ha esteso la platea dei datori di lavoro destinatari a coloro che occupano almeno un dipendente. La semplificazione procedurale, prevista dalla circ. n. 3/2022 del Ministero del Lavoro, prevede la possibilità di presentare l’istanza di concessione dell’assegno di integrazione salariale anche in assenza dell’attestazione dell’avvenuta comunicazione preventiva effettuata alle RSA/RSU ovvero alle articolazioni territoriali delle oo.ss comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A decorrere dal 1° aprile, pertanto, condizione essenziale per l’accettazione della domanda sarà che sia stata effettuata l’informativa sindacale (a cui segue l’eventuale esame congiunto) prima dell’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

 

Le novità del messaggio Inps citato riguardano le ragioni del ricorso all’integrazione salariale, il pagamento diretto dell’indennità, e l’avvenuta informativa alle organizzazioni sindacali.

 

 

Il pagamento diretto delle prestazioni

Il criterio ordinario di liquidazione delle integrazioni salariali prevede che il pagamento sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l'importo dei trattamenti anticipati venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dovuti (art. 7 del D.Lgs n. 148/2015).

 

Tuttavia, su richiesta del datore di lavoro che versi in serie e documentate difficoltà finanziarie, l’INPS può autorizzare il pagamento diretto della prestazione. Ciò comporta l’onere per il datore di lavoro di allegare alla domanda documenti che provino inconfutabilmente la situazione di oggettiva impossibilità di anticipare con proprie risorse il trattamento ai lavoratori per far sì che intervenga direttamente l’Istituto (ad esempio, estratti bancari e saldi di conto corrente).

 

In via eccezionale, aderendo all’indicazione ministeriale, l’INPS chiarisce ora che per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole. In particolare, non saranno più obbligati a corredare la domanda con il prospetto sintetico della situazione finanziaria indicante la liquidità e l’esposizione debitoria (all. 2 alla circolare INPS n. 197/2015), ma potranno documentare la loro situazione trasmettendo “una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto”.

 

 

L’informativa “successiva”

Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in base alla disciplina riformata (L. n. 234/2021 e D.L. n. 4/2022) e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti:

Con il messaggio n. 606/2022 l’INPS aveva previsto la possibilità di sostituire la prova dell’avvenuta informativa sindacale con un’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali di corretto espletamento della procedura. Ora si prevede l’obbligo di allegare alla domanda la comunicazione di avvenuta informativa, che però può essere “successiva” rispetto all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

Questo comporta la necessità per i datori di lavoro che non vi abbiano già provveduto di formalizzare “ora per allora” la comunicazione alle organizzazioni sindacali di ricorso agli ammortizzatori sociali. In sostanza, la circolare con ardita interpretazione derogatoria dell’art. 14 D.Lgs n. 148/2015 rimette in termini i datori di lavoro, consentendo loro di trasmettere l’informativa ex post.

 

L’INPS chiarisce che per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio (art. 11 del D.M. n. 95442/2016) che consente di integrare la documentazione mancante entro 15 giorni. Se i datori di lavoro non daranno comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale dopo la richiesta di supplemento istruttorio, la domanda di assegno di integrazione salariale del FIS sarà respinta.

 

 

Valutazione delle domande e la relazione semplificata

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle domande di intervento del FIS., l’’INPS precisa che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti - si terrà conto della situazione di congiuntura economica in atto.

 

Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro “potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.”

 

L’Istituto precisa, quindi, che per i periodi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le sedi territoriali non dovranno più richiedere la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016.

 

 

Le domande presentate a partire dal 1° aprile 2022

A decorrere dal 1° aprile 2022, si ritornerà alle disposizioni generali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

In particolare, i datori di lavoro che intendono sospendere o ridurre l’attività lavorativa e richiedere l’assegno di integrazione salariale dovranno preventivamente comunicare l’intenzione alle RSA/RSU qualora esistenti ovvero alle nonché' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Per quanto riguarda l’eventuale pagamento diretto INPS, sarà possibile richiederlo e ottenerlo solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa.

Si ricorda infine che a decorrere dal 1° gennaio 2022 trova applicazione il nuovo comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 che prevede, in caso di pagamento diretto delle prestazioni l’obbligo per il datore di lavoro, a pena di decadenza, di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

 

Domande ai Fondi Bilaterali

Le tre semplificazioni sopra descritte si applicheranno per lo stesso trimestre anche alle richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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