I Ministeri del lavoro, dell’interno, dell’agricoltura e del turismo, con circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024, hanno fornito indicazioni sui flussi d’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non per l’anno 2025.
Si conferma che i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.
Le quote di ingresso 2025 sono così suddivise:
– 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale;
– 730 quote per lavoro autonomo;
– 110.000 quote per lavoro stagionale.
Inoltre, sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.
La procedura
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’articolo 24-bis, T.U. Immigrazione, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro (Apl).
Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, T.U. Immigrazione, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.
La precompilazione è consentita:
Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.
I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9.00 del giorno 7 febbraio 2025. La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dev’essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (Apl) regolarmente iscritte all’Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente Ccnl Lavoro domestico.
Adempimenti preventivi
Per la richiesta del nulla osta, è obbligatoria per i datori di lavoro la preventiva verifica presso i CPI di disponibilità di lavoratori italiani. In particolare, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, utilizzando il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis TUI come modificato dal decreto legge n. 145/2024, la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.).
A tal fine, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione (ALL.2) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.
Inoltre, è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
Anche per l’anno 2025 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali previste, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale. Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote
Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com