Fringe benefit: le regole previste per l’anno 2024.

La disciplina dei fringe benefit riceve annualmente una regolamentazione, in riferimento ai limiti e beni e/o servizi a favore dei lavoratori.

Fino al 31 dicembre si applicano le regole stabilite dalla legge di Bilancio 2024. Per il 2025, per effetto del modulo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, saranno previste modifiche ai criteri di valutazione e tassazione dei fringe benefit ceduti dai datori di lavoro ai dipendenti. 

Le regole per l’anno in corso. 

In forza della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), per il solo periodo di imposta anno 2024, è prevista ha previsto una soglia di esenzione di 1.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Tale limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, tanto a fronte della disciplina tradizionale per cui non concorrono a formare il reddito dei lavoratori i fringe benefit concessi ai dipendenti fino al limite di 258,23 euro.
In ordine a tali regole è poi intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5 del marzo 2024, stabilendo che ai fini della esenzione sino a 2.000 euro occorre rilasciare un’apposita dichiarazione al datore di lavoro (secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore), indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
La valutazione di tale condizione tuttavia deve essere svolta in riferimento all’intero anno 2024, per cui, nel caso in cui pure tale condizione sia stata certificata al datore di lavoro, occorre verificarne il mantenimento sino alla data del 31 dicembre 2024, con onere del lavoratore di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali variazione affinchè si possa applicare la corretta tassazione in sede di conguaglio a fine anno. 
Si rammenta che anche per il periodo di imposta anno 2024, possono essere inclusi tra  i fringe benefit le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta per il 2024 è stata prevista anche la possibilità di erogare direttamente o rimborsare al lavoratore anche le somme destinate al pagamento dell’affitto della prima casa o, in caso di proprietà, quelle riferite agli interessi sul mutuo relativo ad essa.

Le possibili novità per l’anno 2025

È pacifico che le nuove soglie di esenzione valgono solo per il 2024, non essendo previsto nulla per l’anno che verrà. 
Occorre però sul punto anticipare che il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024 ha approvato uno schema di decreto legislativo di modifica deii regimi IRPEF e IRES.
In particolare, sono previste per il 2025 delle modifiche ai criteri di valutazione e tassazione dei fringe benefit ceduti dai datori di lavoro ai dipendenti.

Viene infatti modificato il regime di determinazione fiscale (e previdenziale) del valore dei beni e servizi concessi o riconosciuti dal datore di lavoro, nel caso in cui questi siano oggetto della produzione o scambio dell’attività svolta dal datore stesso. Ai fini della determinazione del valore, la legge (art. 51 co.3 tuir) fa riferimento al valore normale, ossia al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Secondo invece la modifica normativa, che il valore dei beni e dei servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti verrebbe determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore ovvero, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Per effetto di tale decreto viene disposta la uniformità dei criteri di valutazione per tutte le attività economiche, quindi anche alle aziende di servizi, a quelle commerciali al dettaglio e ai professionisti che cedono beni o prestano servizi direttamente ai propri dipendenti, così assimilando il valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti a quello praticato ai clienti, secondo i prezzi applicati nello stesso stadio di commercializzazione.

Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com

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