Il decreto Aiuti quater ha disposto l’aumento della soglia delle liberalità che il datore di lavoro può erogate ai propri lavoratori, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e cioè senza che detto valore venga considerato reddito di lavoro dipendente.
Si tratta di quei beni ceduti e/o servizi prestati al lavoratore e che, entro la soglia indicata proprio dal comma 3, dell’art. 51, sono esenti da tasse e contributi.
Panoramica normativa
Nel mese di agosto 2022 il D.L. n. 115/2022, (art. 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale) disponeva l’aumento, esclusivamente per l’anno 2022, dei fringe benefit esente: da 258,23 a 600 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/2022, aveva già chiarito che l’erogazione di una somma anche leggermente superiore al tetto massimo avrebbe comportato l’inclusione di tutto il fringe benefit nel reddito di lavoro dipendente, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite
Il decreto Aiuti quater, poi, ha modificato l’art..12 del decreto Aiuti bis, innalzando il limite delle liberalità esenti da 600 a 3.000 euro.
Tuttavia resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti e collaboratori entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Nella soglia dei 3.000 euro, vi è la possibilità di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento.
In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:
In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.
Tale misura di welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, ed in che misura. Inoltre e possibile l’erogazione anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.
Erogazione ai dipendenti
A differenza dei bonus erogati nei mesi di luglio e novembre, occorre precisare che tali fringe benefit sono a totale carico del datore di lavoro, in quanto non è previsto un rimborso da parte dello Stato.
I dipendenti che nel corso del 2022 hanno già ricevuto un premio di risuktato, non potrà restituirlo richiedendone la trasformazione in fringe benefit; ciò in quanto la scelta della conversione in welfare doveva essere effettuata all’atto dell’erogazione, così come disposto nell’accordo sindacale. Mentre, se il premio non è stato ancora erogato, trattandosi di premio di risultato (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 182-190, della Legge n. 208/2015), la conversione in welfare dovrà essere richiesta volontariamente dal lavoratore e non potrà essere imposta dal datore di lavoro.
Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com