I contratti di sviluppo con clausola occupazionale

Il contratto di sviluppo è un incentivo del Mise, gestito da Invitalia.

A partire dal 20 settembre 2021 è possibile ripresentare le domande per i contratti di sviluppo.

La novità è la previsione di una clausola c.d. occupazionale in quanto nelle assunzioni le imprese proponenti devono assumere in via prioritaria i lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero che risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il contratto di sviluppo: normativa generale

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La finalità principale dei contratti di sviluppo è quella di favorire l'attrazione di investimenti, anche esteri, e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa di una certa rilevanza per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate del territorio nazionale. 


 

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico, cui devono essere presentane le istanze di accesso.

Il contratto di sviluppo finanzia i programmi di sviluppo di tipo:

 

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati nel soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo; nelle imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

Le agevolazioni


 

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili.

I beni agevolati devono essere mantenuti nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. E’,comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.

 

Le spese agevolabili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni. Dette spese riguardano in particolare:

Le agevolazioni sono concesse (anche in combinazione tra loro) sotto forma di finanziamento agevolato –  nei limiti del 75% delle spese ammissibili – con contributo in conto interessi, contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

 

Invitalia, ente gestore, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

La clausola sull’occupazione e l’incentivo all’occupazione

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che consente alle imprese di presentare, a partire da lunedì 20 settembre, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo.

Per le nuove domanda presentate dal 20 settembre 2021 la novità da rispettare è rappresentata dalla clausola occupazionale.

In particolare, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di sviluppo (per progetti che investimenti ammissibili per almeno 50 milioni ovvero 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) o di un Accordo di programma (per investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori), i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

In altri termini, nella assunzione, le imprese proponenti devono impegnarsi ad assumere in via prioritaria lavoratori residenti nel territorio dove viene localizzato l’investimento e che percettori di interventi di sostegno al reddito, oppure disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo economico.Viene così data applicazione a un indirizzo generale cui devono essere ispirati i provvedimenti di riconversione e reindustrializzazione del paese con la concessione di incentivi e di agevolazioni.

Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, Invitalia, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. Questa valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.

 

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

 

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