Con la Nota 1156/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti riguardo l'applicazione della maxi sanzione, prevista dall’art. 3, commi 3 e 3-ter del DL 12/2002, per quanto riguarda il lavoro in nero in virtù dei più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali, con relativo aggiornamento del " Vademecum sull'applicazione della maxi-sanzione per il lavoro sommerso ".
L’ispettorato chiarisce che l’impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che pertanto si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente previsto per la comunicazione di assunzione, la stessa non viene effettuata.
La definizione dell’illecito in tali termini fa sì che, con riferimento agli importi sanzionatori, trova applicazione la normativa vigente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro in nero e non della sua cessazione; mentre in ordine alla competenza territoriale ad adottare l'ordinanza di ingiunzione, in caso di non coincidenza tra tra sede legale (luogo di consumazione dell’illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell’illecito), il personale ispettivo è tenuto a tramettere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale ai fini della successiva adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
L’ispettorato poi fornisce chiarimenti su come regolarizzare i rapporti di lavoro sommerso.
Regolarizzazione in caso di diffida.
Per la regolarizzazione dei rapporti sommersi, il legislatore ha previsto già dal 2015 la diffidabilità della sanzione.
Nel caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro in nero ancora in essere all’atto dell’accesso ispettivo, il datore viene diffidato a instaurare un rapporto subordinato con contratto a tempo indeterminato, anche part time ma non inferiore al 50%, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, mantenendo il lavoratore in servizio per un periodo non inferiore a 90 giorni di calendario.
Diversamente, nell'ipotesi di un lavoratore regolarmente occupato o non più in forza al momento dell’accesso ispettivo, per il quale viene accertato un periodo di lavoro irregolare pregresso, la diffida avrà a oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo in nero senza alcun obbligo di mantenimento in servizio.
Entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, in ottemperanza al provvedimento il datore di lavoro ha degli oneri di natura probatoria, ossia
Gli importi delle sanzioni
La sanzione, a seguito dell’intervento normativo del 2015, è stata graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito. Sono previste delle maggiorazioni in caso di impiego di:
Ulteriori maggiorazioni sono previste ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Recidiva
La normativa prevede la recidiva nelle seguenti ipotesi:
- il destinatario delle sanzioni corrisponde al soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di trasgressore persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri)
b) il trasgressore sia stato destinatario delle medesime sanzioni irrogate con provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Si ricorda infine che La maxi sanzione non trova applicazione quando:
- sia intervenuta regolarizzazione spontanea prima dell’accertamento da parte di organismi di vigilanza;
- per differente qualificazione del rapporto di lavoro.
- per l’impossibilità per il datore di lavoro di effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro a causa della chiusura, anche per ferie, dello studio di consulenza o associazione di categoria cui il datore di lavoro ha affidato la gestione degli adempimenti in materia di lavoro, previo invio a mezzo fax mediante modello UniUrg della comunicazione preventiva di assunzione.
- nel periodo di ultrattività del contratto a tempo determinato (30 giorni, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero 50 giorni per contratti di durata superiore) durante il quale la prestazione lavorativa prosegue senza soluzione di continuità, con una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com