INPS - Circ. n. 32 del 30.01.2025: le istruzioni per la decontribuzione sud pmi

Fornite dall’Inps le istruzioni per la Decontribuzione Sud Pmi, ossia la misura prevista dalla legge di Bilancio per promuovere l’occupazione a tempo indeterminato nelle piccole e medie imprese delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Invero, la Legge di bilancio ha previsto per il periodo 2024 – 2029 due distinti esoneri contributivi per le aree svantaggiate del Mezzogiorno, a seconda delle dimensioni dell’impresa.
La circolare offre indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ agevolazione contributiva, per le PMI con organici fino a 250 dipendenti.
Seguirà poi ulteriore circolare relativa alla agevolazioni per le grandi imprese, in attesa della preventiva autorizzazione della Commissione UE in deroga alla disciplina degli aiuti di stato. 

Misura dell’agevolazione
La decontribuzione SUD PMI consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavo
Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è modulato con aliquote ridotte e via via decrescenti nell'orizzonte temporale 2025-2029: 

Per le nuove assunzioni in corso d’anno la decontribuzione trova applicazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.   

La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a dodici mensilità. Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).

L’agevolazione infine concorre al raggiungimento del plafond di 300.000 € del regime de minimis previsto dal Reg. (UE) 2023/2831, attuativo degli art. 107 e 108 del TFUE.

Datori di lavoro beneficiari
Possono fruire di tale agevolazione i datori di lavoro che rientrano nella nozione di PMI comunitaria che trova espressa definizione all’ art. 2 dell’Alleg. 1 del Reg. (UE) 2014/651. La fonte comunitaria definisce PMI quelle “imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro “.

Pertanto, al di sopra della soglia dei 250 dipendenti, o superati i limiti di fatturato e/o bilancio annuo, bisognerà attendere che sia reso operativo il diverso esonero contributivo per le grandi imprese subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione UE.

Sono esclusi invece seguenti datori di lavoro : 1) datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo ; 2) enti pubblici economici; 3) istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 4) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; 5) ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; 6) aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;7) consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.

Nel caso in cui un’azienda con sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno con lavoratori a tempo indeterminato, il datore di lavoro per vedersi riconosciuta la decontribuzione deve richiedere all’INPS l’attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione all’ interno della denuncia contributiva mensile.

Somministrazione di lavoro
La circolare precisa che qualora in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.
I benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione del contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore stesso.  
Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto. Si rammenta, infine, che l’agevolazione in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti de minimis. In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto de minimis, l’INPS provvede a registrare la misura, imputandola all’utilizzatore nelle ipotesi di rapporti di somministrazione, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l’art. 1, comma 412, della legge di Bilancio 2025).

Rapporto con altri incentivi
La decontribuzione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
L’incentivo non è cumulabile con gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici della transizione digitale e ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus Zes Unica. 
Diversamente, laddove è consentito il cumulo con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la decontribuzione SUD trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua versata dal datore di lavoro.  


Carla Martino
Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

 

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