Lavoratori autonomi occasionali: come e quando inviare la comunicazione preventiva

Nota dell’Ispettorato del lavoro n. 29 dell’11 gennaio.

Per il contrasto del lavoro irregolare e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la legge di conversione del decreto fisco lavoro ha introdotto delle novità che impattano sulle regole per l’utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali. Si tratta dell’obbligo, da parte dei committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni in materia di obbligo di comunicazione dell’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. Per quelle in essere alla data di entrata in vigore della normativa, la comunicazione va fatta entro il 18 gennaio.

 

Il lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e segg. del Codice civile.

Sotto tale profilo, il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione.

Il contratto può essere concluso in forma scritta o anche verbalmente, ma ai fini della prova si consiglia sempre che sia fatto per iscritto.

La prestazione in questione si distingue, altresì, per la natura occasionale della stessa (assenza di prevalenza e abitualità), dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente (ancorché non in via esclusiva), che si inquadrano nell’esercizio di un’arte o di una professione.

In particolare, le attività di lavoro autonomo svolte abitualmente e in forma professionale, a differenza delle attività di lavoro autonomo occasionale, sono sempre rilevanti ai fini della normativa IVA e previdenziale: infatti, il lavoratore autonomo abituale è tenuto, in ogni caso, all’apertura di una partita Iva e di una posizione previdenziale.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 l’iscrizione e il versamento alla Gestione Separata INPS dei lavoratori autonomi occasionali è obbligatoria soltanto e qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti.

L’onere contributivo, secondo le aliquote previste annualmente per la Gestione Separata INPS, è posto:

- per 2/3 a carico del committente;

- per 1/3 a carico del prestatore.

e l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al collaboratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente.

Per i compensi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno superiore a 5.000 euro il versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps avverrà con le modalità e nei termini previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.

 

I nuovi adempimenti e le sanzioni in capo al committente

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza), con lo scopo di svolgere una preventiva attività di controllo e contrastare forme di elusione nel ricorso a tale tipologia contrattuale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Quali rapporti vanno comunicati

L’obbligo di comunicazione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione obbligatoria non riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi.

Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:

- per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);

- per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

- per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.

Come effettuare la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale e precisato in calce alla nota.

Cosa scrivere nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;

- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;

- una sintetica descrizione dell’attività;

- l’ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico) ;

- la data di avvio delle prestazioni occasionali;

- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

 

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

 

Anna De Luca Bosso

Associate ITALPaghe.com

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