Lavoro –Collocamento obbligatorio – Nuova procedura per la richiesta di esonero

Con la nota n. 15466/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni operative riguardanti  la nuova procedura di esonero dalle assunzione obbligatorie del collocamento mirato di lavoratori disabili, da parte delle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni pericolose a rischio elevato di infortunio con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. 
Come noto i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti possono chiedere l’esonero dall’obbligo di assumere persone disabili in misura proporzionale alla forza lavoro (fino a 14 dipendenti non c'è obbligo). L’esonero spetta nei confronti degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (cioè contraddistinte dal pagamento di un premio Inail non inferiore al 60 per mille).

Procedura ai fii dell’esonero
Per fruire dell’agevolazione il datore di lavoro deve presentare apposita autocertificazione per quanto concerne gli addetti e versare al «fondo per il diritto al lavoro dei disabili» un contributo esonerativo per giorno di lavoro e per lavoratore con disabilità non occupato. Tale autocertificazione viene presentata esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.
L’autocertificazione deve contenere tutte le province coinvolte nell’esonero e vale per trimestre. Non va ripresentata nei successivi trimestri, essendo sufficiente il solo versamento del contributo, se non si verificano variazioni della quota di esonero. 
Se si verificano variazioni della quota di esonero, invece, la nuova autocertificazione deve essere ripresentata entro 60 giorni dal momento in cui c’è stata la variazione.

Contributo esonerativo
Ai fini dell’esonero, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. 
Per convenzione il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero. 
I pagamenti devono essere effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA. 
Il primo avviso è generato direttamente al termine della procedura di compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Gli avvisi successivi al primo vengono generati trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero.
Poiché sarà il nuovo applicativo a generare gli avvisi di pagamento, a tutti i datori di lavoro interessati, compresi quelli che già fruiscono dell’esonero, è richiesto l’invio di una nuova certificazione.  
Fermo restando la necessita di ripresentare una nuova autocertificazione in caso di variazioni della quota di esonero entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione, il Ministero ha previsto un periodo transitorio.
I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024.

Carla Martino - Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com
 

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