L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 2 del 2023, ha fornito specifiche indicazioni riguardo la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposizione, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Per quanto concerne il lavoro subordinato, in ragione della specialità del rapporto, la normativa prevede poi delle deroghe, non trovando applicazione le disposizioni che regolano rispettivamente l’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo; gli accertamenti sanitari; la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e quelle concernenti le procedure di mobilità. Non trovano applicazione neanche le disposizioni che regolano la durata e la successione dei contratti a tempo determinato. Di seguito una elencazione delle varie fattispecie di rapporti di lavoro.
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Trattasi di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.
Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici.
A carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) viene introdotto uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021) i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e “deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi”.
L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego. Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.
Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008). Tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Sul punto occorre precisare che l’obbligo di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ai rapporti di collaborazione in questione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 38/2000, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale. L'attività dei soggetti in questione è inoltre regolata, ai fini previdenziali, dall'art. 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter (calcolo delle aliquote sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui e abbattimento del 50% dell’imponibile contributivo sino al 31 dicembre 2027) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 (compensi esenti dalla base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000). I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.
Francesco Ugliano - Partner ITALPaghe.com