Le prime indicazioni dell'ispettorato per le dimissioni pe fatti concludenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 22 gennaio n. 579 ha fornito le prime indicazioni operative sulla novità del Collegato lavoro in materia di dimissioni per fatti concludenti: per la risoluzione del rapporto di lavoro serve la convalida dell’Ispettorato, che a tal fine ha fornito ai datori di lavoro un modulo per effettuare la comunicazione prevista dalla norma.

Le dimissioni per fatti concludenti
L’art. 19 del Collegato Lavoro considera come dimissioni per fatti concludenti l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo, ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo nel caso in cui il lavoratore dimostri un’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.
A carico del datore di lavoro, l’onere di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza diritto alla NASpI. 
Con la nota in commento, l’Inl fornisce le prime indicazioni operative.

Comunicazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro, previa verifica che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza.
Tale comunicazione, da trasmettersi preferibilmente a mezzo pec presso la sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, deve contenere tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.
A tal fine, l’INL mette a disposizione un modello di comunicazione nel quale indicare i dati riferiti al datore di lavoro, al lavoratore e al rapporto di lavoro
Nella nota in oggetto l’ITL specifica che potrà avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione, contattando il dipendente (oppure i suoi colleghi e colleghe o altri soggetti in grado di fornire elementi utili al caso), per accertare se effettivamente egli non si sia più presentato in azienda e non abbia potuto comunicare l’assenza. Tale accertamento, secondo l’INL, dovrà essere concluso con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Risoluzione del rapporto
Quanto agli effetti sul rapporto di lavoro, la nota chiarisce che in base al testo di legge, “il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”. Tanto vorrebbe significare che, verificatasi l’assenza ingiustificata ed intervenuta la comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. 

L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati. Spetta al lavoratore al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati. Qualora invece l’ITL rilevi la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro il rapporto di lavoro non potrà essere risolto e l’inefficacia della risoluzione sarà comunicata sia al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto in caso di intervenuta trasmissione del modello Unilav, sia al datore di lavoro in riscontro alla stessa Pec ricevuta.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore, pur contattato dall’ITL, si sia assentato senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione al datore di lavoro, il rapporto dovrà ritenersi risolto. I motivi alla base dell’assenza, ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni, potrà essere oggetto di diversa valutazione anche al fine di integrare la fattispecie delle dimissioni per “giusta causa”, informando il lavoratore dei conseguenti diritti. L’INL si riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito di successive valutazioni in ordine alle casistiche e alle fattispecie rilevate.
La nota fa comunque riserva di fornire ulteriori indicazioni anche sulla base di successive valutazioni in ordine alle casistiche ed alla quantificazione delle fattispecie rilevate.


Francesco Ugliano   
Partner ITALPaghe.com
 

CONTATTACI
Compila il form sottostante per richiedere informazioni o un preventivo gratuito


INVIA RICHIESTA