Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà- la circolare Inps n. 97/2024

Ogni anno l’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996.

In particolare, la legge prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse tratte dal Fondo per l’occupazione.

A chi si applica lo sgravio
Per l’anno 2023 la riduzione contributiva riguarda le imprese che al 30 novembre 2023 hanno stipulato un contratto di solidarietà e quelle che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% rispetto a quella contrattuale. 
Per quinquennio mobile si intende quello adottato per la verifica del rispetto dei limiti di durata massima di accesso alla cassa integrazione, come esposto nella circ. Min. Lav. n. 17 dell’8 novembre 2017, ed è perciò da verificare in relazione alla singola unità produttiva interessata dal contratto di solidarietà. 

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Ad ogni modo il diritto alla riduzione concerne le sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.

Non sono oggetto di agevolazione:
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà del 10%, sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria.

Procedura per la riduzione
Il riconoscimento del diritto all’agevolazione, previa istanza del datore di lavoro, avviene tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro. La domanda va presentata telematicamente avvalendosi dell’apposito servizio “Sgravi Cds Online” presente sul sito del Ministero del lavoro (“cliclavoro”).
Il provvedimento di ammissione al beneficio - o il diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse - è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento è trasmesso anche all’INPS, che dovrà determinare l’effettivo ammontare dello sgravio, sulla base delle denunce UniEmens.

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Al raggiungimento del - presunto - limite di spesa, le istanze che non si trovino in “posizione utile” non vengono istruite, almeno fino a quando non risulti che sono disponibili risorse residue.

Esaurite anche le risorse residue, le domande perdono definitivamente validità. Resta ferma la possibilità di ripresentare le domande a partire dal 30 novembre dell’anno successivo (2025), se l’azienda aveva ancora in corso il contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente (2024).
Una volta ricevuto il decreto ministeriale di ammissione al beneficio, è compito dell’azienda richiedere all’INPS, tramite cassetto bidirezionale, l’attribuzione del codice di autorizzazione “1W”, allegando il decreto stesso.
Successivamente, l’INPS avvertirà le aziende, tramite circolare o messaggio, della possibilità di procedere al conguaglio delle somme spettanti. 

Si precisa che lo sgravio connesso ai contratti di solidarietà non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, fatta eccezione per la Decontribuzione sud. In tal caso, l'agevolazione per i contratti di solidarietà può essere fruita sulla quota di contribuzione residua dopo l'applicazione della Decontribuzione Sud.

Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com

 

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