Malattia del lavoratore

L’evento malattia è uno degli eventi tutelati che comportano la sospensione della prestazione lavorativa. La legge (e la contrattazione collettiva) prevedono un sistema tutela per il lavoratore.
In primis il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto); sotto l’aspetto economico, il lavoratore ha  diritto a percepire una retribuzione o una indennità economica, pur in assenza di una effettiva prestazione lavorativa.
Tali diritti sono subordinati al rispetto da parte del lavoratore di una serie di obblighi e di adempimenti, il cui mancato rispetto può comportare conseguenze non solo di natura economica ma anche di natura disciplinare da parte del datore di lavoro.


Malattia: che cos’è

La malattia è uno stato patologico che comporta un'incapacità lavorativa temporanea ovvero la totale impossibilità temporanea della prestazione. Rientrano nel concetto anche situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.
Durante tale periodo, il lavoratore ammalato è tenuto ad alcuni adempimenti, che riguardano: l’obbligo di avvisare il datore di lavoro; l’ obbligo di certificare lo stato di malattia; l’obbligo di reperibilità durante la malattia.
Con riferimento al primo obbligo, in caso di malattia, anche di un solo giorno, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro dell’assenza; il tempo entro cui deve avvisare, è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva, fermo restando che il datore di lavoro può stabilire tempi e metodi con un eventuale regolamento interno.
Con riferimento all’obbligo di certificazione, il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente dal medico curante o, in alternativa, consegnare il certificato medico alla ditta, entro 2 giorni dal rilascio.
In caso di certificato medico rilasciato in modalità cartacea invece che telematica, questo deve essere redatto in duplice copia e tale modalità rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale dell’invio telematico in quanto viene riconosciuta l’ammissibilità (e la conseguente titolarità a giustificare l’assenza dal lavoro) solo in caso di motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale che non rendono possibile la trasmissione elettronica della certificazione.


Decorrenza dell’indennità di malattia

Come precisato dall’INPS con la circ. n. 147/1996, la malattia decorre:

Si ricorda che in caso di guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Infatti, il lavoratore che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata


Reperibilità durante le fasce orarie

Al fine di consentire un controllo in merito allo stato di malattia del lavoratore, il D.M. 8 agosto 1985 ha previsto l’obbligo del lavoratore del settore privato di essere reperibile durante il periodo di malattia presso il domicilio indicato nel certificato, tutti giorni (compresi festivi e non lavorativi) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.


Tale obbligo non sussiste per i lavoratori subordinati che sono affetti da: 
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.


Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.


Assenza dalla visita medica di controllo

Per quanto riguarda le ipotesi di assenze giustificate e non, la giurisprudenza ha “tipicizzato” determinate situazioni classificate: 
- assenza ingiustificata ed in particolare:  allontanamento fisico del lavoratore in orario compreso nelle fasce di reperibilità; rifiuto volontario di sottoporsi alla visita del medico di controllo; assenza nel momento dell’accesso del medico, con successivo rientro in abitazione prima dell’allontanamento del medico stesso (circ. Inps n° 136/2003);  non aver udito il citofono; mancanza del nominativo sul citofono; assenza avvenuta per consegnare il certificato all’azienda; visita presso il medico curante senza l’urgenza (Cass. n. 8897/96)
Sono state invece considerate giustificate le assenze  connesse a:iniezioni dal vicino di casa (Cass. n. 7098/91); attività di volontariato (Cass. n. 2604/909;  visita presso il medico curante su invito di quest’ultimo (Cass. n. 1593/98); cicli di cure termali ordinati dal medico (Cass. 8544/2001). 

 

L’ assenza alle visite mediche di controllo, salvo casi di giustificato motivo che dovrà essere dimostrato dal lavoratore, comporta l’applicazione di un sistema sanzionatorio “incrementale” della indennità di malattia. 
Inoltre, l’assenza alla visita medica di controllo con perdita del diritto all’indennità di malattia a carico INPS comporta il venir meno al diritto del lavoratore a percepire l’integrazione a carico azienda; infatti, poiché i contratti collettivi stabiliscono un obbligo di integrazione all’indennità INPS a carico del datore di lavoro nei limiti previsti dal contratto stesso, la perdita del diritto all’indennità previdenziale comporta il mancato riconoscimento conseguentemente dell’integrazione a carico azienda.
Oltre all’aspetto sanzionatorio di tipo economico (indennità INPS e/o indennità a carico azienda) l’eventuale assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità costituisce un inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, che comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

 

La giurisprudenza ha infatti chiarito che la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo non costituisce un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, atteso che l'assenza, rendendo di fatto impossibile, il controllo della sussistenza della malattia, costituisce un'inadempienza sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionata dalla perdita dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro: ne consegue che l'assenza priva di valida giustificazione del lavoratore dal proprio domicilio si configura come un inadempimento di un obbligo di collaborazione inteso in senso ampio e pertanto può ben essere sanzionata disciplinarmente dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 5090/1998); il lavoratore può essere sanzionato a livello disciplinare fino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa qualora l’assenza reiterata alle visite configuri un intento elusivo in capo al controllato, in conflitto con l’interesse del datore a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa (Cassa. 11153/2001).


Carla Martino
Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

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