La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) è intervenuta sulla disciplina della NASpI in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’ammortizzatore sociale, ai requisiti di accesso alla prestazione, nonché alla misura e alla durata della prestazione medesima. L’INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022.
La platea dei destinatari della NASpI è stata estesa ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.
Nuovi beneficiari della NASpI
Destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono:
A tal fine sono richiesti i seguenti presupposti:
Obbligo di contribuzione per datori di lavoro
Novità riguardano gli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo:
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) dell’imponibile contributivo e trova altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) cui non si applica il ticket di licenziamento.
Requisiti di accesso alla prestazione
E’ stato abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
L’accesso alla prestazione è dunque ammesso in presenza di entrambi seguenti requisiti:
Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI
L’indennità mensile continuerà ad essere calcolata dividendo la retribuzione imponibile INPS dell’ultimo quadriennio per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente fisso 4,33.
Se il risultato è:
In ogni caso la somma mensilmente erogata non può eccedere il massimale determinato annualmente dall’INPS e pari per il 2021 a 1.335,40 euro.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere:
Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il previgente meccanismo di decalage decorrente dal quarto mese di fruizione.
Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com