Con il rinnovo del contratto commercio del 22 marzo 2024 sono state introdotte nuove causali per l'assunzione con contratto a tempo determinato con una durate superiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi.
Quadro normativo
Per comprendere tale novità, occorre ricordare che per effetto delle modifiche apportate dal “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) all’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, la stipula di un contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi è ammessa nei “casi” previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali) o, in assenza dei predetti contratti, nei casi previsti da altri contratti collettivi applicati in azienda, ferme restando le ragioni di natura sostitutiva.
Inoltre, in carenza di previsioni espresse dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, la normativa vigente ha legittimato, per un periodo di tempo transitorio (inizialmente sino il 30 aprile 2024, poi prorogato al 31 dicembre 2024), le parti individuali ad individuare autonomamente in sede di contrattazione, “ragioni tecniche organizzative e produttive” atte a giustificare l’apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi.
Per cui, oltre la data del 31 dicembre 2024, spetta alla contrattazione collettiva individuare le causali legittimanti la stipula del contratto a termine.
Causali nel CCNL Commercio
In occasione del rinnovo del CCNL commercio, la cui decorrenza è stabilita dal 01.04.2024, le parti contrattuali hanno espressamente introdotto nel nuovo testo contrattuale l’art. 71 bis rubricato: “Causali di assunzione con contratto a tempo determinato”, in funzione del rinvio effettuato dall’art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, “casi” legittimanti la stipula del contratto a termine superiore ai 12 mesi di durata.
La normativa contrattuale si riferisce, in primo luogo, a casi contingenti legati a periodi in cui notoriamente si concentrano picchi di attività che possono richiedere l’impiego temporaneo di nuove risorse e quindi vengono introdotte causali come i saldi di fine stagione, sia invernali che estivi, ovvero lo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale.
Altre causali sono strettamente di natura temporanea ed afferiscono al periodo delle festività natalizie e, partitamente, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio, ovvero, delle festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.
La norma inoltre individua poi altre casali in cui il ricorso a prestazioni di lavoro a termine è ammesso in presenza di esigenze aventi carattere intrinsecamente temporanee ma anche permanenti.
Si pensi ai:
- processi organizzativi e/o produttivi che richiedono di ridurre l’impatto ambientale;
- nell’ambito del settore terziario avanzato, all’esigenza di reperire personale esercente mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali;
- nel contesto della digitalizzazione, ai casi in cui è necessario sviluppare metodologie e nuove competenze in ambito digitale.
L’elencazione in commento include, inoltre, vari “casi” di natura intrinsecamente temporanea in cui la durata dell’assunzione viene espressamente circoscritta in un intervallo di tempo predeterminato, quali le apertura di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni in cui l’assunzione di personale a termine è consentita nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della effettiva apertura ovvero nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti.
La norma prevede, infine, un’ipotesi generale in cui è ammessa l’assunzione di personale a termine in presenza di un incremento temporaneo di attività e, in particolare, a fronte di progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
Le parti firmatarie in ogni caso attribuiscono alle parti individuali il compito di “dettagliare specificatamente “, in sede di stipula del contratto a termine, i “casi” dalla stessa individuati quali “causali di legittima apposizione del termine”, in linea con la prassi che porta ad assegnare alle parti individuali, in continuità con il passato, un preciso onere di specificazione della causale.
L’individuazione di ulteriori causali da parte della contrattazione di secondo livello
Stante il richiamo dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, lo stesso articolo 71 bis del CCNL legittima, inoltre, la contrattazione di secondo livello, a: - individuare ulteriori causali, - concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati, - verificare che le opportunità di lavoro individuate possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive.
Alle parti sociali è demandato espressamente, inoltre, il compito di individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti che giustifichino il ricorso ad assunzioni di lavoratori a termine per periodi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi al relativo evento.
Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com