Richiamando le nostre precedenti news del 12 e 28 gennaio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 1 marzo 2022 numero 393, è ulteriormente intervenuto indicando specifiche ipotesi di esclusione dalla comunicazione obbligatoria per le prestazioni occasionali. In particolare restano escluse:
- attività di volontariato che prevedano solo rimborsi spese
- traduttori, interpreti, docenti di lingua in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali tranne in caso di utilizzo di piattaforme digitali ove è previsto l’obbligo di comunicazione ex lege 233/2021
- consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine
- prestazioni in smart working rese all’infuori del territorio italiano
- utilizzo dell’immagine di sportivi/atleti per sponsorizzazioni di abbigliamento/attrezzature sportive
Invece, le Spa con partecipazione pubblica, in quanto non equiparabili a una P.A., sono tenute alla comunicazione.