Premi di risultato e welfare aziendale: nuovi chiarimenti dell’INPS

Con la circolare n. 49, pubblicata il 31 maggio 2023, l’INPS effettua una panoramica generale sulla disciplina del welfare aziendale per i lavoratori subordinati.
L’Istituto fornisce chiarimenti e istruzioni aggiornate per quanto riguarda il bonus per i dipendenti, i cosiddetti fringe benefit, e i premi di risultato, con la relativa sostituzione con welfare aziendale.


Per welfare aziendale si intende un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, attribuite dal datore di lavoro ai dipendenti e finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa dato che al di sotto di una certa soglia non concorrono alla formazione di reddito.


Nel corso degli anni sono stati diversi gli interventi in materia, molti dei quali hanno apportato modifiche al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi.


L’ultimo di questi interventi è quello previsto dal decreto lavoro, per cui i lavoratori dipendenti con figli, per il periodo d’imposta 2023, possono beneficiare della soglia dei fringe benefit elevata a 3.000 euro.


L’elenco delle prestazioni e dei benefit che configurano il welfare aziendale e il loro perimetro di applicazione è contenuto al citato comma 2 dell’articolo 51 del TUIR. Un elenco che è stato ampliato e modificato negli anni, in particolare dalle Leggi di Bilancio del 2016, 2017 e 2018.

 

Welfare aziendale per la generalità dei dipendenti

Le misure di welfare aziendale previste dall’art.51 del TUIR, devono essere:
destinate alla generalità dei lavoratori dipendenti ed essere erogate su base volontaria dal datore di lavoro o in base a contratti, accordi o regolamenti aziendali.


Condizioni, in assenza della quale, scatta la tassazione (in alcuni casi forfettaria) sia ai fini fiscali che contributivi, fatto salvo il limite di esenzione fissato a 258,23 euro. 


Superato tale limite l’intero benefit è soggetto ad imposizione. Su tale punto, l’INPS ha precisato che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.


Se non si rispetta tale condizione, si entra nel campo dei c.d. fringe benefit, i quali, rispetto al welfare aziendale che deve essere destinato alla generalità dei dipendenti, ammettono anche dei riconoscimenti ad personam. Si pensi ad esempio al c.d. bonus carburante, così come rinnovato dal DL 5/2023.


La fonte delle misure di welfare (contrattazione collettiva o erogazione volontaria del datore di lavoro) influisce sul regime fiscale dei costi sostenuti dal datore di lavoro. Se i benefit sono previsto dal CCNL, i costi per il datore di lavoro sono totalmente deducibili. Nel caso in cui, invece, siano offerti volontariamente dal datore di lavoro, si applica il regime di deducibilità del cinque per mille (art. 100 del TUIR).

 

Il regime previdenziale del Welfare aziendale

Un discorso preciso va fatto anche in merito all’armonizzazione della base imponibile ai fini fiscali e contributivi, ad opera del D.lgs n. 314/1997.
Secondo l’INPS tale decreto non intercetta alcune peculiarità tipiche del reddito da assoggettare a contribuzione, che possono portare in alcuni casi alla discordanza tra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale.


Il riferimento è ai limiti individuati dall’articolo 12 della legge n. 153/1969 e, in particolare al comma 4, lettera f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.


Pertanto le previsioni di detassazione di cui al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR lettere a) e f-quater), devono essere coordinate con la disciplina specifica appena citata

 

Premi di risultato e sostituzione con misure di welfare

Per quanto riguarda i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili per i dipendenti del settore privato, la Legge di Bilancio del 2015 e quella del 2016 hanno reso strutturale il regime fiscale agevolato, per cui si applica un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10 per cento (al 5 per cento per il 2023) entro il limite d’importo pari, allo stato, a 3.000 euro lordi.


I lavoratori hanno la possibilità di richiedere queste remunerazioni anche sotto forma di benefit, che godono di esenzione sia ai fini fiscali che contributivi. Detta esenzione opera entro i limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal TUIR.


Nel caso dei contratti collettivi, deve essere la contrattazione a riconoscere la possibilità di erogare i benefit in sostituzione del premio agevolato.
L’agevolazione si applica ai dipendenti del settore privato con reddito, riferito al periodo d’imposta precedente, non superiore a 80.000 euro. Senza il rispetto di tutte le condizioni previste, i benefit concorrono alla formazione di reddito.


Questo regime agevolato è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2017, la quale è intervenuta sulla disciplina ampliando il perimetro dei benefit fruibili in sostituzione dei premi di risultato.


Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com
 

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