Reintegra anche in caso di insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per g.m.o.

Con la sentenza n. 128 del 16.07.2024, la Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sull’art. 3 del D.Lgs. 23/2105, affermando che la tutela reintegratoria attenuata deve trovare applicazione anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso da parte del datore, dovendo - invece - rimanere estranea qualsiasi valutazione circa il rispetto dell’obbligo di repêchage 

La sentenza
Il caso affrontato ha riguardato un lavoratore, assunto a tempo indeterminato da una agenzia di somministrazione nel dicembre 2018 e licenziato per giustificato motivo oggettivo. 
Il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. 23/2015, nella parte in cui esclude la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto posto alla base del recesso per g.m.o..

La decisione
In merito, la corte costituzionale precisa che le ragioni che sottostanno a un licenziamento per gmo non sono sindacabili nel merito, tuttavia il principio della necessaria causalità del recesso datoriale esige che il fatto materiale posto a fondamento del provvedimento datoriale sia sussistente.
Tanto premesso, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la previsione normativa, in quanto diversamente ragionando si finirebbe per creare una irragionevole differenziazione tra la predetta ipotesi di licenziamento per g.m.o per insussistenza del motivo, rispetto al licenziamento disciplinare che, se irrogato per un addebito insussistente, è sanzionato dal legislatore con la reintegra nel posto di lavoro.
Conclusione sostenuta anche dalla possibilità di un uso distorto del licenziamento per causa oggettiva che mascheri una ragione soggettiva, escludendo così il rischio della reintegrazione per insussistenza del fatto contestato.
Secondo infatti la Corte, la tutela indennitaria prevista dall'attuale normativa non è sufficiente a garantire i diritti del lavoratore nel caso di licenziamenti ingiustificati. 
In particolare, l'assenza di una tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto alla base del licenziamento per GMO è stata giudicata lesiva dei diritti costituzionali dei lavoratori.
La Consulta, infine, precisa che l’estensione di quest’ultima tutela non riguarda le ipotesi in cui il fatto materiale addotto come motivo oggettivo di licenziamento sussiste, ma non giustifica il recesso per violazione dell’obbligo di repêchage, applicandosi in tal caso la tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015.

Carla Martino
Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com
 

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