Entro fine settembre, le PMI con più di 50 dipendenti devono inviare al Ministero del Lavoro il rapporto biennale sulle parità di genere. Si tratta di un obbligo previsto dal Codice delle Pari opportunità, su cui è intervenuto il decreto interministeriale del 29 marzo con le modalità attuative.
Obblighi per le pari opportunità
Il riferimento legislativo è l’articolo 46 del dlgs 198/2006, modificato dalla legge 162/2021, che ha abbassato da 100 a 50 la soglia minima di dipendenti sopra la quale è obbligatoria la redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, «in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta».
Obbligo di rapporto biennale
Il rapporto che le aziende pubbliche e private devono compilare riguarda la situazione del personale maschile e femminile in azienda, con riferimento a contratti, stipendi, formazione, promozioni.
Le procedure di compilazione e invio, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale https://servizi.lavoro.gov.it.
Per il biennio 2020-2021 la scadenza è prevista entro il 30 settembre. Nei bienni successivi la scadenza sarà il 30 aprile. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Le aziende sotto i 50 dipendenti possono compilare il rapporto su base volontaria.
Le aziende tenute a produrre il rapporto, a pena di esclusione devono presentarne copia per la partecipazione in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Il Ministero del lavoro, con notizia del 17 maggio 2022, ha definito le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, disponendo che le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del lavoro (si ripete entro il 30 settembre 2022 per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l’applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle Rsa.
Certificazione parità di genere
Il rapporto sulle pari opportunità è un adempimento diverso dalla certificazione sulla parità di genere, che è invece stata introdotta sempre dalla legge 162/2021, a partire dal primo gennaio 2022. Questa certificazione attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Il 24 marzo, è stato siglato il documento con la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, che definisce criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione di genere (su opportunità di carriera, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità).
Per le imprese che ottengono tale certificazione sono previste misure premiali: ad esempio, agevolazioni contributive, punteggi in caso di partecipazione ai bandi e concorsi pubblici. L’adozione sarà sostenuta anche da appositi incentivi di natura fiscale e in materia di appalti pubblici.
Con i fondi del PNRR, il Dipartimento per le pari opportunità attiverà misure di sostegno alle PMI che vorranno certificarsi.
Carla Martino