L’INPS, nel messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, ha precisato che non sarà più possibile fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale in data successiva al 30 giugno 2022. Entro il 30 giugno pertanto dovranno essere inoltrate all’Inps le richieste per la concessione del codice di autorizzazione della misura.
L’esonero spetta per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le tutele di integrazione salariale; lo stesso è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.