Sgravio contributivo per lavoratrici madri

La legge di bilancio 2022 ha previsto, solo per il 2022, un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Con la circolare INPS 19 settembre, n. 102, l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.

Nella circolare sono indicate le categorie di lavoratrici che possono accedere al beneficio, la misura dell’esonero, i requisiti, la modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS e le istruzioni contabili.


 

La misura

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 137, che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L’esonero in trattazione è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato ed è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

Come anticipato, l’esonero contributivo in esame, che ha una durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.

 

Lavoratrici che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di: - regime di part-time; - apprendistato di qualsiasi livello; - lavoro domestico; - lavoro intermittente; - lavoro in somministrazione.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

 

Fruizione del congedo di maternità

L’esonero contributivo in oggetto in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.

L’Inps chiarisce che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151.

Tuttavia, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

 

Natura e misura dell’esonero

L’esonero di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.

Come espressamente previsto dalla citata disposizione, l’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, del documento unico di regolarità contributiva.

L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali. In questo caso la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

 

Istanza di riconoscimento dello sgravio

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare domanda all’INPS:

- tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

B) tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, per i datori di lavoro agricolo, inserendo nel campo “Annotazioni”, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

 

Anna De Luca Bosso

Associate ITALPaghe.com

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