E’ stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i seguenti lavoratori.
Lavoratori fragili: soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18/2020. Si tratta di dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione medica che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita, con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992.ù
Dipendenti privati con figli minori di 14 anni: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o non lavoratore.
Per tali lavoratori l’azienda non può negare loro lo smart working compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative, e non sono necessari gli accordi individuali.