Con l’interpello n 3/2021 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che anche i lavoratori in smart working sono computabili ai fini del collocamento obbligatorio e ciò in quanto gli stessi non sono paragonabili ai lavoratori in “telelavoro”, per i quali invece la legge espressamente ne prevede la deroga “dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.
Tra l’altro l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale, in base anche alla normativa in materia di integrazione salariale, conferma che i lavoratori agili non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.