La legge di conversione del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), approvato il 12 maggio in prima lettura al Senato, ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine della non computabilità dei periodi di somministrazione svolti a tempo determinato da parte di un somministrato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia nel limite di 24 mesi di durata del rapporto di lavoro a termine.
Il precedente termine del 31 dicembre 2022 era stato introdotto in sede di conversione del Decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022) come parte integrante della normativa emergenziale connessa agli eventi pandemici.
La normativa di riferimento
Le novità vanno analizzate dando una lettura combinata dell’art. 19, co. 2 e dell’art. 31, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
L’art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, che ha di fatto equiparato il contratto di somministrazione a tempo determinato al contratto di lavoro diretto a tempo determinato ai fini del raggiungimento del limite massimo di 24 mesi, prevede che, nel computo dei 24 mesi devono essere considerati non solo tutti i contratti a tempo determinato diretti ma anche gli eventuali periodi di somministrazione a tempo determinato per lo svolgimento di pari mansioni e categoria legale.
L’attuale art. 31, co. 1 stabilisce che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2022, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Il termine del 31 dicembre 2022 è stato introdotto in sede di conversione in legge del decreto Sostegni ter come “coda” della normativa emergenziale introdotta per l’emergenza da Covid 2019.
Con la l. n. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020, era stato introdotto un ultimo periodo all'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 81/2015 (T.U. sui contratti di lavoro) ovverossia fino al 31 dicembre 2021. Per cui fino a tale data non erano da computarsi all’interno del limite massimo di durata del rapporto a termine, il periodo di missione effettuato da un lavoratore assunto da un’agenzia per il lavoro a tempo indeterminato e poi inviato in somministrazione a termine presso l’azienda utilizzatrice.
In seguito, con l’art. 11, co. 15, del decreto Fiscale (D.L. 146/2021) era stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (efficacia fino al 31 dicembre 2021), prevedendo sine die la non imputabilità della somministrazione a tempo determinato di un lavoratore assunto a tempo indeterminato ai fini della durata massima dei 24 mesi.
In sede di conversione del D.L. n. 146/2021, la l. n. 215/2021 ha reintrodotto un tempo di durata a tale previsione normativa, in particolare sino al al 30 settembre 2022.
Da ultimo, in sede di conversione in legge del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) è stata prevista la proroga del regime transitorio applicabile al contratto di somministrazione a termine fino al prossimo 31 dicembre 2022, con conseguente non computabilità nella durata massima dei periodi di missione a tempo determinati nell’ambito di un contratto tra agenzia e somministrato a tempo indeterminato
Con la conversione in legge del decreto Ucraina, attesa entro il 21 maggio prossimo, l’attuale scadenza è stata prorogata sino al 30 giugno 2024, con conseguente possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com