Con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis, D.Lgs. 151/2001.
In riferimento al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, L. 138/1943, come per l’indennità di malattia.
Con riferimento al profilo della decadenza, trova applicazione il termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, comma 3, D.P.R. 639/1970.