DDL Lavoro: quali novità per il mondo del lavoro

Con l’approvazione da parte del Senato, è stato definitivamente approvato il decreto lavoro collegato alla legge di Bilancio. Di seguito le principali novità. 

Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata
Viene introdotta la risoluzione del rapporto di lavoro imputabile a volontà del lavoratore nei casi in il dipendente risulti assente ingiustificato oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni. Questo significa che non sarà più necessaria la procedura delle dimissioni telematiche. Il datore di lavoro dovrà segnalare all’Ispettorato del lavoro le assenze prolungate dei dipendenti, consentendo così di verificare la veridicità delle motivazioni addotte. Tuttavia, se il lavoratore riesce a dimostrare che l’impossibilità di comunicare è dovuta a forza maggiore o a un fatto imputabile al datore di lavoro, il rapporto non si interrompe. Se non rientrano nelle eccezioni sopracitate, i lavoratori che si assentano senza giustificazione perderanno il diritto alla NASPI.

Somministrazione lavoro
Vengono eliminati i limiti esistenti tra somministrazione a tempo determinato e indeterminato.
Per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, viene eliminato il tetto del 30% che stabiliva una quota massima di lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei dipendenti; per i contratti a tempo indeterminato stipulati dalle agenzie di lavoro viene meno il limite alla durata massima di 24 mesi presso un’unica azienda utilizzatrice. 

Periodo di prova contratti a termine
Viene introdotto in criterio certo per la definizione del periodo di prova per i contratti a tempo determinato. La durata del periodo di prova è legata alla durata complessiva del contratto: un giorno di lavoro effettivo ogni quindici giorni di calendario, a partire dall’inizio del rapporto.  In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Smart working
In materia di comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, viene confermato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nomi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in tale modalità. La comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo (oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica un evento che modifica la durata o provoca la cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile).

Lavoro stagionale
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 21 del d.lgs 81 del 2015, per cui si amplia la nozione di stagionalità prevedendosi che  il riferimento alle ipotesi individuate dai contratti collettivi contenuto nel medesimo articolo, ricomprende tutti i casi in cui i contratti contemplino fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa. 

Cassa integrazione e lavoro
In materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa nella forma subordinata o autonoma, per i lavoratori subordinati con attività pari o inferiore a sei mesi si introduce la riduzione del periodo di integrazione salariale, diminuito in misura equivalente alle giornate di lavoro effettuate.

Contratti misti
Viene introdotto il contratto a causa mista: con questa nuova tipologia contrattuale, sarebbe possibile assumere un lavoratore sia con un contratto dipendente (potenzialmente part-time) sia con un rapporto di lavoro autonomo, usufruendo del regime forfettario per la parte autonoma.
Pagamento dilazionato dei debiti contributivi
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 23 introduce la possibilità di rateizzare i debiti contributivi, i premi e gli accessori di legge dovuti a INPS e INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Ulteriori da ultimo sono state introdotte in materia di sicurezza sul lavoro
Da ultimo alcune novità riguardano la sicurezza del lavoro. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro, il Ministero del Lavoro sarà tenuto a presentare ogni anno un rapporto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. In materia di visite mediche preventive: il medico competente potrà effettuare visite mediche preventive, anche prima dell’assunzione, per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Inoltre, verrà valutata caso per caso la necessità di visite mediche per i lavoratori che riprendono servizio dopo lunghe assenze. Inoltre, il medico competente potrà evitare di ripetere esami già effettuati, semplificando le procedure e riducendo il carico burocratico. Maggiori controlli sono poi previsti sui locali sotterranei: per le attività svolte in locali sotterranei o semi-sotterranei, i datori di lavoro dovranno comunicare all’INL l’utilizzo di tali spazi, fornendo la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme in materia di aerazione, illuminazione e microclima.

Carla Martino
Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

 

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